Nuova Sabatini Green: regole per domande dal 1 gennaio 2023
Tutte le regole per presentare domanda di agevolazione dal 1.01.2023 per investimenti in macchinari, impianti e attrezzature con la Nuova Sabatini Green
Con Circolare n 410823 del 6 dicembre 2022 del MIMT si dispone la disciplina dei contributi e dei finanziamenti per l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI con la misura nota Nuova Sabatini Green.
In particolare, vengono fissati termini e modalità di presentazione delle domande per la concessione e l’erogazione dei contributi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze 22 aprile 2022.
Come specificato dal comunicato MIMIT che annuncia la circolare, essa fornisce:
- le istruzioni necessarie alla corretta attuazione dell’intervento,
- nonché gli schemi di domanda e di dichiarazione
- e l’ulteriore documentazione che le imprese sono tenute a presentare per poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla misura, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
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La circolare definisce, in particolare, le modalità di presentazione delle domande di agevolazione che possono accedere alla maggiorazione del contributo del 30% prevista per gli investimenti green.
Le disposizioni della circolare si applicano a tutte le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023.
Per le domande presentate anteriormente a tale termine, per le quali alla predetta data del 1° gennaio 2023 non risulti trasmessa la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’avvenuta ultimazione dell’investimento e/o la richiesta unica di erogazione del contributo secondo le disposizioni operative stabilite nella circolare direttoriale 15 febbraio 2017, n. 14036 e ss.mm.ii., trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 13 della presente circolare n. 410823 del 6 dicembre 2022.
Nuova Sabatini Green: i beneficiari
Secondo l’art 4 della Circolare in oggetto, possono beneficiare delle agevolazioni le PMI che alla data di presentazione della domanda:
- sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese, oppure nel Registro delle imprese di pesca. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere personalità giuridica riconosciuta nello stato di residenza risultante dall’iscrizione nell’omologo registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali con finalità liquidatoria;
- non rientrano tra i soggetti che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea, ferma restando la possibilità per l’impresa di regolarizzare la propria posizione, anche successivamente alla data di presentazione della domanda;
- non si trovano in condizioni tali da risultare “imprese in difficoltà” così come individuate, per i settori agricolo, forestale e zone rurali, al punto 14 dell’articolo 2 del regolamento ABER, per il settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca 11 e dell’acquacoltura, al punto 5 dell’articolo 3 del regolamento FIBER e, per i settori non ricompresi nei precedenti, al punto 18 dell’articolo 2 del regolamento GBER.
Le imprese devono avere al momento della presentazione della domanda la sede legale o una unità locale in Italia.
Possono, inoltre, presentare domanda di agevolazione le imprese non residenti nel territorio italiano, con sede legale in uno Stato membro dell’Unione Europea e che alla data di presentazione della domanda non hanno una unità locale in Italia. In tal caso, il possesso dell’unità locale in Italia deve essere dimostrato, pena la revoca delle agevolazioni concesse, in sede di presentazione della richiesta di erogazione del contributo.
Attenzione al fatto che, non possono beneficiare delle agevolazioni le imprese operanti nei settori delle attività finanziarie e assicurative (sezione K della classificazione delle attività economiche ATECO 2007)
La domanda di agevolazione, da presentare in bollo tranne nei casi di PMI appartenenti ai settori agricoli e della pesca, deve essere compilata dall’impresa in formato elettronico e, unitamente alla documentazione indicata al punto 9.3, inviata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione.
L’elenco dei soggetti finanziatori aderenti alla convenzione, di volta in volta aggiornato, è pubblicato nel sito internet del Ministero: www.mise.gov.it
L’elenco dei soggetti finanziatori che abbiano sottoscritto un Contratto di Finanziamento Quadro ai sensi della convenzione, come ivi definito, è pubblicato sul sito internet di CDP: www.cdp.it di volta in volta aggiornato.
La domanda di agevolazione, redatta secondo lo schema di cui all’allegato n. 1 alla presente circolare, deve essere sottoscritta, a pena di improcedibilità, dal legale rappresentante dell’impresa proponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, nel rispetto di quanto disposto dal “Codice dell’amministrazione digitale” di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii.
La data di apposizione della firma digitale sul modulo di domanda deve essere precedente o contestuale alla data della PEC che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni ai soggetti finanziatori, salvo quanto previsto al successivo punto 9.4, pena l’improcedibilità della stessa.
Fonte: Ministero delle imprese e del Made in Italy, fiscoetasse.com