L’Agenzia delle entrate considera la ricarica degli autoveicoli elettrici un bonus carburante: si possono ottenere i rimborsi adottando soluzioni ecosostenibili per la mobilità.
La circolare n. 27/2022 fornisce importanti precisazioni in merito all’ambito applicativo del bonus carburante. L’art. 2 del dln. 21 del 2022, come modificato dalla legge di conversione n. 51 del 2022, ha previsto che, per l’anno 2022, l’importo del valore di buoni benzina o analoghi titoli ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti per l’acquisto di carburanti, nel limite di euro 200 per lavoratore, non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il documento di prassi in commento si è soffermato sulla nozione di “datore di lavoro privati”. In particolare, ha osservato che l’inciso è da intendersi riferito ai datori di lavoro che operano nel “settore privato”, cosi come individuato, per esclusione, nella circolare 15 giugno 2016, n. 28/E. Dunque, sono, pertanto, escluse dal settore privato e, di conseguenza, dall’agevolazione in esame le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001. n. 165.
Rientrano invece nell’agevolazione gli enti pubblici economici, come anche gli enti non commerciali e i lavoratori autonomi, Da un punto di vista soggettivo, la norma in esame è rivolta ai “lavoratori dipendenti”. Sul punto, l’Amministrazione ha solo osservato che considerato che la norma si riferisce genericamente ai “lavoratori dipendenti”, si è dell’avviso che, al fine di individuare i potenziali beneficiari dei buoni benzina in parola, rilevi la tipologia di reddito prodotto, ossia quello di lavoro dipendente.