Il piano è biennale ma la decorrenza delle misure è stata anticipata al 16 novembre 2020, per beni che si possono ricevere fino al giugno 2023. Le aliquote dei crediti di imposta variano a seconda della categoria di beni i cui costi si vogliono compensare. Gli obiettivi sono lo stimolo degli investimenti privati, per cui sono state maggiorate le aliquote, ma anche dare stabilità alle diverse categorie con misure pluriennali e ampie. Il Documento programmatico di bilancio 2022, approvato dal Consiglio dei Ministri il 19 ottobre 2021, annuncia la proroga di “incentivi fiscali collegati a Transizione 4.0 ed il contributo a favore delle PMI per l’acquisto di beni strumentali (c.d. nuova Sabatini). Sono, inoltre, previste risorse aggiuntive per il fondo per l’internazionalizzazione delle imprese ed il fondo di garanzia per le PMI”, si legge testualmente nel documento. La Legge di bilancio 2022 conferma la proroga: triennale per la misura dedicata ai beni strumentali, decennale per quella relativa a ricerca e sviluppo, con modifiche delle aliquote.
Che cos’è il Piano Transizione 4.0
Il Piano Transizione 4.0 sostituisce i precedenti Impresa 4.0 e Industry 4.0 e rappresenta l’indirizzo di politica industriale dell’Italia.
Consiste in un’unica misura, con aliquote differenti per diverse categorie di beni. Il nuovo credito di imposta previsto dal Piano Transizione 4.0 sostituisce dal 2020 le misure disponibili fino all’anno precedente, tra cui iperammortamento e superammortamento.
Crediti d’imposta sui beni materiali 4.0
L’articolo 1, comma 45, della Legge di Bilancio 2022 modifica, estendendola, la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative. La proroga dei benefici oltre il 2022 avrà tempistiche con misure e limiti massimi differenziati, a seconda della tipologia di investimenti.
Le aliquote 2021 per chi acquista beni strumentali materiali 4.0 (allegato A) sono:
- 50% per investimenti con tetto fissato a 2,5 milioni di euro
- 30% per chi investe da 2,5 a 10 milioni di euro
- 10% per la fascia da 10 a 20 milioni di euro.
Per l’anno prossimo, le nuove aliquote saranno ritoccate al ribasso:
- 20% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% per la fascia da 2,5 a 10 milioni di euro
- 5% per la fascia da 10 a 20 milioni
In seguito, secondo la Legge di bilancio 2022 che prevede il rinnovo per altri tre anni e quindi fino a dicembre 2025 con consegna dei beni entro l’estate 2026, le aliquote rimarranno uguali e sempre per i tre scaglioni di investimento, al 20%, 10% e 5%.
Credito di imposta beni immateriali 4.0
Anche il credito di imposta per i beni immateriali (allegato B) è rinnovato per tre anni, Per quest’anno e il prossimo, per acquisti fino a un milione di euro, ha aliquota fissata al 20%, ovvero entro il 30.6.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione la stessa è prevista per il 2023. Sopra il milione di euro non sono previste agevolazioni.
In seguito, è previsto un calo al 15% per il 2024 e al 10% nel 2025.
Crediti per ricerca e sviluppo
La Legge di bilancio 2022 prevede un rinnovo di dieci anni fino al 2031 per il Credito d’imposta per ricerca & sviluppo, innovazione e design. Per il 2022 le aliquote restano uguali al 2021:
- 20% per ricerca & sviluppo fino a 4 milioni
- 15% per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 con spese fino a 2 milioni
- 10% per innovazione tecnologica o design e ideazione estetica con costi fino 2 milioni.
Per gli anni seguenti si prevede:
- 10% per ricerca & sviluppo per gli anni 2023 e 2024, con spese fino a 5 milioni,
- 15% per transizione ecologica o innovazione digitale 4.0 per il 2023 10%, per il 2024 5% con spese fino a 4 milioni
- 10% per innovazione tecnologica o design e ideazione estetica per il 2023 10% e 2024 5% con costi fino 2 milioni.
Innovazione tecnologica
Il bonus per le attività di innovazione tecnologica, previsto dell’art.1, co. 201 della Legge di Bilancio 2020 è modificato dalla Legge di Bilancio 2022 che introduce alla predetta legge il nuovo comma 203-bis. Esso dispone che il credito d’imposta è riconosciuto, nelle percentuali già indicate dalla disciplina vigente, fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023 (anziché, come attualmente previsto, fino al 2022).
Il bonus spetta “dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi”.
Design e ideazione estetica
Anche le attività di design e ideazione estetica (previste dall’articolo 1, comma 202, Legge di Bilancio 2020), vedono l’introduzione del nuovo comma 203-quater all’articolo 1 della Legge di Bilancio 2020. Esso dispone che il credito d’imposta sia riconosciuto nelle percentuali già indicate dalla disciplina vigente, fino al 2023 (anziché, come attualmente previsto, fino al 2022).
Dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 e fino al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2025, invece, è riconosciuto “in misura pari al 5 per cento della relativa base di calcolo, assunta al netto delle altre sovvenzioni o dei contributi a qualunque titolo ricevuti sulle stesse spese ammissibili, nel limite massimo annuale di 2 milioni di euro, ragguagliato ad anno in caso di periodo d’imposta di durata inferiore o superiore a dodici mesi”.
Cosa è cambiato con la Legge di bilancio per il 2022
Innanzitutto nella Legge di Bilancio per il 2022 va osservato che l’articolo 10 non incide sulle attuali regole applicabili alle prenotazioni entro il 31 dicembre 2021 e agli investimenti da effettuarsi nel 2022, in quanto prevede la proroga al periodo d’imposta 2023 individuando due principali linee di sviluppo che, ricordiamo, limiteranno le agevolazioni oggi in vigore:
- esclusione dalla proroga dei crediti d’imposta per investimenti in beni ordinari materiali e immateriali e del credito d’imposta formazione 4.0;
- rimodulazione delle aliquote, con generale dimezzamento delle intensità dei crediti d’imposta prorogati.
In merito agli investimenti in beni strumentali gli emendamenti presentati propongono di:
- definire la cessione dei crediti d’imposta con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, comprese le banche e gli altri intermediari finanziari, delle misure agevolative degli investimenti in beni strumentali;
- agire sul meccanismo delle prenotazioni per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari e 4.0 allungando il termine per l’effettuazione degli investimenti validamente prenotati entro il prossimo 31.12 beneficiando delle aliquote del 2021, più favorevoli, anche in caso di perfezionamento dell’investimento prenotato oltre il 30.06.2022 ed entro il 31.12.2022.
Per quanto riguarda le attività di Ricerca e Sviluppo sono nuovamente agevolabili quelle effettuate da imprese italiane su commessa estera. Ricordiamo che la vigente disciplina del credito d’imposta in Ricerca e Sviluppo esclude infatti le attività svolte su commessa estera, anche fra parti correlate.
Tutti gli investimenti possono avere attività contemporanee a condizione che i progetti siano distinti anche come rendicontazione.
Credito di imposta: le regole dell’Agenzia delle entrate
A gennaio 2020, l’Agenzia delle entrate ha pubblicato una comunicazione con cui precisa alcune regole per usufruire dei crediti di imposta del Piano Transizione 4.0. Innanzitutto, l’ente spiega che gli investimenti devono essere fatti da aziende che si trovano in Italia, tra il primo gennaio e il 31 dicembre del 2020, oppure fino al 30 giugno 2021 ma solo se entro il 31 dicembre 2020 è stato accettato l’ordine e sia stato pagato il 20% del costo. L’Agenzia delle entrate spiega inoltre che il credito di imposta concretamente sarà fruibile tramite compensazione con il modello F24. L’Agenzia delle entrate presenta anche una lista di beni esclusi dalle misure previste:
- mezzi di trasporto motorizzati
- i beni per i quali, spiega la nota, “il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 stabilisce coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%”
- costruzioni e fabbricati
- condutture delle industrie di imbottigliamento di acque minerali, stabilimenti balneari e termali oppure condutture per la produzione e distribuzione di gas naturale, aerei, materiale rotabile
- i beni descritti come “gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti”, come riporta la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate.
A luglio 2021 invece sono state pubblicate le nuove regole per usufruire del credito di imposta per i beni strumentali.
Fonte: Agenda Digitale 360